IL RETTORE
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto  20  giugno  1935,  n.  1071:  Modifiche  ed
aggiornamenti  al  testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre  1938,  n.  1652:  Disposizioni
sull'ordinamento  didattico universitario, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  lo  statuto  della  Libera  Universita'  Maria  Ss.  Assunta
approvato  con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760, modificato con
decreto direttoriale del 12 marzo 1991 e successive modificazioni;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28: Delega al  Governo  per  il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione nonche' sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382: Riordinamento della docenza universitaria e relativa  fascia  di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista  la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16,
comma primo, relativo alle modifiche di statuto;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il  piano  triennale  di sviluppo dell'Universita' 1994-1996
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1996;
  Visto il decreto  ministeriale  8  agosto  1996,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 1996;
  Viste  le delibere degli organi competenti della Libera Universita'
Maria Ss. Assunta;
  Visto il parere favorevole del  Consiglio  universitario  nazionale
dell'11 ottobre 1996;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di apportare la modifica
proposta dalle autorita' accademiche, in deroga  al  termine  di  cui
all'ultimo  comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n.
1592;
                              Decreta:
  Lo statuto della Libera Universita' Maria Ss. Assunta, approvato  e
modificato  come  sopra  indicato,  e'  ulteriormente modificato come
segue:
  Nel capo III, ordinamento degli studi, all'art. 16, viene  aggiunto
nella   facolta'   di  giurisprudenza  il  diploma  universitario  in
operatore della pubblica amministrazione.
  Dopo l'art. 44 dello statuto, con il conseguente spostamento  della
numerazione  degli  articoli  successivi,  sono  inseriti  i seguenti
articoli:
             CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN OPERATORE
                   DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  Art. 45. - 1. Il corso  di  diploma  in  operatore  della  pubblica
amministrazione  fornisce  le  conoscenze  di  metodo  e di contenuti
scientifici  e  professionali  necessari   per   svolgere   attivita'
istruttoria  e  di  supporto all'assunzione delle decisioni operative
connesse allo svolgimento di funzioni amministrative, organizzative e
gestionali della pubblica amministrazione.
  2.  Il corso di diploma in operatore della pubblica amministrazione
afferisce alla facolta' di giurisprudenza e ha durata biennale.
  Art. 46. - 1. Il corso  di  studi  per  conseguire  il  diploma  in
operatore  della  pubblica  amministrazione  comprende  almeno dodici
annualita' d'insegnamento (fino ad un massimo di  quattordici)  e  si
conclude con un esame finale di diploma.
  Per  essere  ammessi all'esame finale di diploma e' necessario aver
superato gli esami di  profitto,  una  prova  idoneativa  diretta  ad
accertare  la  conoscenza  di  almeno una lingua straniera, una prova
idoneativa  di  conoscenze  informatiche  di  base,  cosi'  come   le
eventuali attivita' di formazione pratica.
  2.   I   consigli   delle   strutture  didattiche  individuano  gli
insegnamenti fondamentali e  complementari,  nell'ambito  delle  aree
indicate  nel  successivo  art.  3  e stabiliscono le modalita' delle
prove idoneative, degli esami di profitto e dell'esame di  diploma  e
dell'eventuale formazione pratica.
  3.  Gli  esami  di profitto sostenuti positivamente nell'ambito del
corso di studi per conseguire il diploma universitario  in  operatore
della pubblica amministrazione possono essere ritenuti validi al fine
del    conseguimento    del    diploma    di    laurea   in   scienze
dell'amministrazione, a condizione che  durata,  contenuti  e  metodo
degli insegnamenti risultino analoghi nei due corsi di studi.
  La   struttura   didattica   indica  criteri  e  parametri  per  il
riconoscimento, prevedendo eventuali integrazioni didattiche.
  Art. 47. - 1. Sono  fondamentali  e  obbligatorie  sei  annualita',
anche  divisibili in moduli semestrali di insegnamento, in ragione di
almeno  una  per  ciascuna  delle  seguenti  sei  aree  disciplinari,
individuate  dai settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14,
legge n. 341/1990 indicati di seguito:
   1) Area del diritto privato (N01X - N03X);
   2) Area del diritto pubblico (N08X - N09X - N10X - N11X);
   3) Area del diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X);
   4)  Area  del  governo  locale  e  dell'amministrazione  comparata
(Q02X);
   5) Area della economia politica (P01A - P01H - P01I);
   6)  Area del diritto comunitario e comparato (N11X - N14X - N03X -
N04X).
  2. Sono obbligatorie  quattro  annualita'  di  insegnamento,  anche
divisibili  in semestri, da scegliere nell'ambito delle seguenti aree
disciplinari:
   1) Area del diritto tributario e della contabilita' pubblica (N13X
- P02A - P01C);
   2)  Area  della  statistica  e  dei  metodi  quantitativi  per  la
valutazione dell'attivita' della p.a. (B01A - B02X - B02B);
   3)  Area  dei  metodi  e delle tecniche organizzative e gestionali
dell'amministrazione pubblica (P02D - P02B);
   4) Area del diritto penale (N17X);
   5) Area della storia delle  amministrazioni  e  delle  istituzioni
pubbliche (N18X - N19X - Q10C);
   6)     Area     della     sociologia     dell'amministrazione    e
dell'organizzazione (Q05E - Q05C);
   7) Area del diritto civile e commerciale (N01X - N04X);
   8)  Area della politica economica e della finanza pubblica (P01B -
P01C - P01J).
  3.  Presso  la  facolta'  cui  afferisce  il   corso   di   diploma
universitario   in   operatore   della  pubblica  amministrazione  e'
obbligatoriamente attivato un corso di insegnamento di lingua inglese
e un insegnamento almeno semestrale di informatica  di  base  per  la
pubblica amministrazione (N20X - K05A - K05B - B04A).
  4.  Da  due a quattro annualita' d'insegnamento anche divisibili in
moduli semestrali, potranno essere inclusi liberamente nei  piani  di
studio  da  scegliere tra gli insegnamenti attivati appartenenti alle
aree disciplinari di cui ai commi 1 e 2.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 novembre 1996
                                             Il rettore
                                DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO